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paolo

Come comportarsi per segnalare una situazione di maltrattamento.

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1. Riferimenti legislativi.

La legislazione nazionale (D.L. 31 luglio 2004, n.189) ha introdotto nel Codice Penale italiano i reati di seguito descritti e prevede sanzioni per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale (art.544 bis)"; per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche... chiunque... li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (art.544 ter)"; per "Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art.544 quater); e per "Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art.544 quinquies)".

Il testo integrale è consultabile al seguente link: http://www.camera.it/parlam/leggi/04189l.htm

Dove presenti è opportuno fare anche riferimento alle normative locali (regionali, provinciali, comunali) in tema di tutela degli animali, in base alle quali si possono configurare degli illeciti amministrativi.

Per avere un'idea più completa delle normative in ambito locale suggeriamo di iniziare la ricerca a livello regionale (ad esempio: sito regione Liguria), per poi vedere a livello provinciale (sito provincia di Genova) e quindi a livello comunale (sito comune di Genova).

In presenza di un regolamento di tutela degli animali regionale, provinciale o comunale è probabile esista un organo di vigilanza al quale rivolgersi; ricordiamo anche che molti Comuni hanno allestito un Ufficio Diritti degli Animali al quale rivolgersi per informazioni sulle leggi, richieste d'aiuto, suggerimenti, segnalazione di maltrattamento, smarrimento e abbandono.

2. Verificare il maltrattamento.

Occorre un certo criticismo nel valutare le singole situazioni.

Una gabbia piccola o eccessivamente affollata, magari situata in ambiente rumoroso o con possibilità di toccare gli animali, un'alimentazione inadeguata, la promiscuità fra i sessi con possibilità di riproduzione incontrollata, la vendita di cuccioli ancora in età da svezzamento, eccetera... Tutte situazioni di stress secondo i nostri standard, ma che non possono essere considerate situazioni di maltrattamento dalla legislazione nazionale, a meno che non siano esageratamente accentuate e tali da recare un evidente danno all'animale.

La forma di maltrattamento in questione potrebbe comunque essere prevista nella legislazione a livello locale (regione, provincia, comune) e in tal caso viene a costituire un illecito amministrativo, che si applica solamente nel caso degli animali d'affezione.

Poniamo l'esempio di un animale esposto in vendita in una vetrina in pieno sole: per la legge nazionale non è reato a meno che non stia evidentemente soffrendo, ma potrebbe esistere un regolamento comunale che vieta di esporre gli animali in vetrina, e allora si configura un illecito che prevede una multa, oltre alla rimozione della situazione ed eventualmente al sequestro dell'animale.

Ricordiamo anche di porre attenzione all'eventuale all'utilizzo improprio di animali in sagre, fiere e manifestazioni varie.

3. Documentare il maltrattamento.

Se è possibile, cercare di documentare la situazione di maltrattamento, magari con l'utilizzo della fotocamera del telefonino, evitando in ogni caso di riprendere ostentatamente.

In Italia è attualmente in vigore il D.L. 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che tra l'altro afferma: "Si possono scattare foto e fare video con i cellulari che lo permettono, se le immagini catturate sono per uso personale" e "Se i video o le foto catturate col cellulare sono destinati a più persone o su siti, bisogna chiedere l'autorizzazione", quindi foto e filmati non possono essere pubblicati su internet

Le immagini esplicative disponibili potrebbe però essere consegnate alle sole forze dell'ordine a scopo di documentazione e per accelerare l'intervento delle autorità preposte.

4. Segnalare il maltrattamento.

Per non rendere vano, o peggio controproducente, il vostro intervento occorre seguire alcuni accorgimenti.

Se la situazione da segnalare è particolarmente grave e tale da potersi configurare un'ipotesi di reato ai sensi della legge nazionale 189-2004, occorre rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere un intervento di sequestro immediato.

La legge citata stabilisce che la prevenzione e il contrasto dei reati in oggetto siano a carico della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Municipale e Provinciale nonchè, per quanto riguarda gli animali d'affezione, delle guardie delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

In pratica sarebbe meglio rivolgersi prima alle Associazioni locali, il cui intervento presso le autorità preposte potrebbe essere più efficace.

C'è ovviamente la possibilità per il cittadino di rivolgere un esposto alla Procura della Repubblica competente; considerate che nel caso sarete chiamati a testimoniare presso i Carabinieri o la Polizia di Stato prima e in tribunale poi. Inoltre, potrebbe accadere che ciò che per il nostro sentire è palesemente reato non lo sia ai sensi di legge, venendo così ad intasare inutilmente i tribunali e ad ottenere paradossalmente l'effetto di rendere a priori poco credibili altre segnalazioni.

Nei casi non contemplati dalla legge 189-2004, o dove non fossimo in grado di giudicare correttamente la gravità della situazione, ma in presenza di una normativa locale a tutela dei diritti degli animali, ci si deve rivolgere alla Polizia Municipale e alla A.S.L. competente per territorio anche semplicemente inviando un fax nel quale si illustra dettagliatamente la situazione osservata.

E' comunque sempre utile e opportuno rivolgersi anche alle Associazioni presenti sul territorio.

A solo titolo di esempio segnaliamo l'Associazione Animali Esotici (AAE), l'Ente Protezione Animali (ENPA), la Lega Anti Vivisezione (LAV), l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA), il World Wildlife Fund (WWF).

5. Seguire l'evoluzione dell'intervento.

Al fine di porre rimedio alla situazione segnalata e per evitare la ripetizione del fatto, è consigliabile verificare che la situazione segnalata sia stata rimossa o provvedere a sollecitare gli enti che sono stati contattati.

Nel momento stesso in cui effettua la segnalazione è sempre opportuno formalizzare la richiesta di accesso agli atti, col duplice scopo di conoscere l'evoluzione del caso e di essere informati sull'eventuale attivazione di un procedimento penale (nel qual caso gli atti successivi diventano segreti); l'amministrazione che interviene deve rispondere nel termine di trenta giorni. Se questo non avviene occorre riformulare la richiesta e reiterarla almeno un'altra volta in caso di persistente silenzio. Se ancora la nostra richiesta non viene accolta siamo di fronte a omissione di atti d'ufficio.

Se la magistratura istruisce un procedimento penale avvisiamo sempre le Associazioni: possiamo infatti costituirci  parte civile, ma meglio ancora, costituiamoci parte civile con loro per ottenere maggiore attenzione e maggiore efficacia nei confronti del reato in oggetto.

6. Se avete dei dubbi.

L'ufficio legale della Associazione Animali Esotici (AAE) è disponibile a titolo gratuito per chiarimenti e assistenza sull'argomento.

Potete indirizzare il vostro quesito all'indirizzo di posta elettronica: "ufficio_legale@aaeconigli.it".

Vademecum.pdf

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